"Ha destato scalpore una sentenza del Giudice di pace di Forlì (n. 336 del3.5.2001) in tema di sospensione della patente in conseguenza di guida instato di ebbrezza da alcool. Accogliendo il ricorso, il giudicante hainfatti annullato la sanzione sul presupposto che l'etilometro è stato usatodagli agenti della polizia stradale intervenuti senza che "risultasse annotata a verbale alcuna delle situazioni previste dal quarto comma dell'art. 186 del codice della strada per sottoporre gli automobilisti atale esame (incidente stradale o segni caratteristici della situazione alcolica)".
Ha ulteriormente precisato il Giudice di pace che "l'esame del palloncino è da considerare un elemento di conferma dello stato didepressione alcolica (stato di ubriachezza), non uno strumento da usare neiconfronti di chiunque e senza che ricorrano motivi che inducano gli agenti ad eseguirlo". Ed ancora che questo esame va effettuato solo nei confrontidi chi, "per vicende comportamentali evidenziate e verbalizzate, abbia fornito un indizio di stato di ebbrezza" in quanto, "diversamente, non èconsentito sottoporre obbligatoriamente le persone ad esami medici".Sul piano tecnico-giuridico, il giudice pare aver rilevato un'ipotesi di eccesso di potere, quanto meno in via sintomatica (ossia, sulla base dellerisultanze a verbale), sotto il profilo dell'irragionevolezza, per ilmancato rispetto di una norma, l'art 186 comma quarto del codice dellastrada, la quale, appunto, legittimerebbe l'uso di strumenti e procedureidonee ad accertare la concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata(art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada) solo"quando si abbia motivo di ritenere che il conducente si trovi in uno statodi alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool". Indifetto di questi presupposti, anche l'eventuale accertamento tramiteetilometro della sussistenza di una concentrazione superiore al limite dilegge consentito (0,80 grammi per litro) risulterebbe viziato daillegittimità derivata, e non si potrebbe procedere, quanto meno, alla sospensione della patente (nel caso di specie, il test aveva dato esito positivo, evidenziando una concentrazione dello 0,94). Va ovviamente ricordato che la rilevazione di questo vizio di legittimità è possibile solo su eccezione di parte, stante la natura civile del procedimento di opposizione che s'instaura avanti al giudice di pace (e come da consolidata giurisprudenza). E nel caso deciso dal Giudice di pace di Forlì, nella motivazione si dà conformemente atto che la questione è stata sollevata dal ricorrente.
La giurisprudenza della Suprema Corte, però, pare di avviso contrarioall'orientamento seguito dal Giudice di pace di Forlì. Con sentenza n. 1049 del 26.1.1999, la Corte di Cassazione ha infatti affermato che "ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l'accertamento strumentale effettuato mediante l'etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato". Come dire che, per l'accertamento del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, quello che rileva è, comunque, l'accertamento dell'evento costituente reato. E, nel caso di test positivo, sarà poi solo il giudice che potrà valutare, nel merito, risultanze del test (ossia, col dovuto raffronto con tutte le circostanze del caso).Il ragionamento seguito dal Giudice di pace di Forlì, se in punto di strettodiritto amministrativo (e quindi di vizi dell'atto amministrativo), può risultare corretto, tuttavia si scontra con la strana natura bifronte (ma sarebbe meglio dire ibrida) della fattispecie punitiva della guida sottol'influenza di alcool (e/o stupefacenti), per la quale a un fatto-reato (la guida in stato di ebbrezza) segue una sanzione accessoria dichiaratamente amministrativa (che può essere applicata dal Prefetto prima che si concluda l'iter giudiziale penale con una pronuncia definitiva).Poiché, appunto, si tratta di una sanzione accessoria, che deve comunque seguire la sorte dell'accertamento del reato, per essa, quindi, non valgono certe categorie procedimentali proprie dell'atto amministrativo, in quantociò che legittima la sanzione è l'avvenuta consumazione del reato. E l'uso dell'etilometro è procedura in sé corretta e sufficiente, in quanto l'etilometro è uno strumento tecnico idoneo, per il suo grado di precisione,ad assicurare le garanzie di difesa dovute alla persona (in quel momentoindagata) a cui viene chiesto di sottoporsi al test.Per finire, alcune considerazioni di tipo metagiuridico.E' noto che la capacità di sopportazione dell'alcool varia da persona a persona, e se eventuali manifestazioni sintomatiche da parte di un soggetto possono anche corrispondere a una concentrazione border-line (ma nella norma), uno stato di apparente sobrietà e padronanza in altro soggetto può invece nascondere una concentrazione superiore al limite (se si tratta, adesempio, di forte bevitore, aduso a una buona tenuta dell'alcool). Tant'è che il giudice (sempre per giurisprudenza costante) può anche disattendere le risultanze dell'etilometro se ritiene che le attitudini della persona, e in generale tutto il contesto che la riguarda, siano tali da non aver postoin pericolo la sua lucidità alla guida. Come pure è noto che certe manifestazioni caratteriali (aggressività, euforia), certi stati psichici(ad esempio, quelli ipomaniacali), possono essere confusi con un'inebriazione inconsueta. Oppure che certe lentezze costituzionali o contingenti (ad esempio, la cosiddetta "ebbrezza da sonno") possono far sospettare un'assunzione di sostanze psicoattive.E' quindi giusto che, in questa estrema soggettività, si resti ancorati a un dato tecnico sicuro, versandosi comunque in tema di accertamento di reato.E per finire, pare arduo definire la prova da etilometro un "esame medico",come ha sostenuto il Giudice di pace di Forlì. E' piuttosto un normalissimo test attitudinale su condizioni psico-fisiche assolutamente necessarie."
e ancora:
il Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Udine Paolo Alessio Vernì ha assolto un automobilista risultato positivo al test dell'alcol al quale però gliagenti della Polizia stradale non avevano detto che avrebbe potuto sottoporsi all'esame davanti ad un legale di fiducia.La sentenza è stata emessa nei confronti di un automobilista friulano di47 anni che era stato fermato dalla Polizia stradale a Branco, un piccolo comune nella provincia di Udine, il 14 settembre 2003. L'uomo era risultato positivo alla prova dell'etilometro e condannato a 900 euro dimulta e alla sopensione della patente.L'avvocato Angela Di Marco in sede dibattimentale è riuscita a dimostrareche il test dell'alcol, "che è un accertamento irripetibile", era stato effettuato senza avvisare l'automobilista che aveva facoltà di farsiassistere da un legale violando così le garanzie della difesa.Il giudice ha assolto l'automobilista "perchè il fatto non sussiste".
Saluti.
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